Storie

2 giugno: come sono collegati animali e Costituzione?

Cosa dice la Costituzione Italiana sugli animali e cosa c'è ancora da migliorare.

Paolo Molinari16 giugno 20268 min di lettura

La Festa della Repubblica italiana si celebra ogni anno il 2 giugno in ricordo del referendum che, il 2 e 3 giugno 1946, decretò il passaggio dell'Italia da monarchia a repubblica.

Agli elettori furono date due schede: la prima per il referendum istituzionale e la seconda per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente, che avrebbe avuto il compito di redigere la nuova carta costituzionale secondo l'orientamento emerso dal referendum.

La Costituzione della neonata Repubblica Italiana entrò in vigore 1º gennaio 1948, ma cosa diceva riguardo gli animali? Spoiler: niente. La Costituzione italiana del 1948 non conteneva nessun articolo specifico riguardante i cani o gli animali in generale. Era un'epoca in cui il dibattito sui diritti animali non aveva ancora una dimensione giuridica rilevante.

Dobbiamo aspettare quasi 80 anni per la legge costituzionale n. 1 del 2022, che modifica gli articoli 9 e 41:

  • L'art. 9 ora include la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica
  • L'art. 41 limita la libertà d'impresa quando danneggia il benessere animale

Particolarmente degna di nota è la modifica dell’art. 9, che, rientrando nei primi 12 articoli della Costituzione, classifica la tutela degli animali come uno dei principi fondamentali della Repubblica Italiana. Che cosa dice l’articolo in questione?

“La Repubblica […] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Ciò significa che prima del 2022 gli animali non erano tutelati nel nostro Paese? Certo che no. Leggi atte alla protezione di esseri non umani erano già state incluse, con esempi notabili come:

  • n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che condanna l’abbandono e delinea le misure d’adottare per colonie che accolgano cani e gatti randagi. (ne abbiamo già parlato in questo articolo)
  • n . 189/2004 “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” che sancisce le punizioni a chi maltratta un animale “per crudeltà o senza necessità”.

Ovviamente queste aggiunte alla legislazione sono più che ben accette, ma non possiamo fare a meno di notare che le leggi a tal proposito siano apparse alquanto recentemente in confronto agli 80 anni della Repubblica Italiana. L’art. 9, per quanto tardivamente, ha portato la tutela dell’animale a un livello superiore, ovvero a una dimensione costituzionale.

Che cosa resta ancora da fare?

1. Chi decide i termini di tutela?

Come descritto nell’art. 9, lo Stato ha la responsabilità di stabilire le modalità di tutela degli esseri animali. Tuttavia, come ben sappiamo, le Regioni sono affette in maniera diversa da fenomeni come il randagismo (potrete approfondire in questo articolo sul nostro blog 😉). Tale centralizzazione dei poteri legislativi, e di conseguenza anche della decisione riguardo lo stanziamento delle risorse atte a realizzare tali progetti, non potrebbe paradossalmente discriminare le Regioni maggiormente colpite?

Ma forse le nostre preoccupazioni sono invece fin troppo ingenue, perché partono dal presupposto che i fondi per la lotta la randagismo vengano stanziati in primo luogo. Osservando invece i dati del Ministero della Salute, ci siamo accorti che a partire dal 2011 siano stati emessi fondi irrisori per la lotta all’abbandono.

È pertanto necessario riflettere sulla disconnessione tra gli ideali fondamentali della Costituzione e la loro attuazione nella pratica. Ha davvero senso emendare i testi fondativi della Repubblica Italiana se poi alla fine lo Stato non sembra preoccuparsi dei risvolti effettivi che la missione dell’art. 9 richiede?

2. Quali sono i maltrattamenti “necessari”?

La legge n.189/2004 dichiara esplicitamente che sono previste punizioni per chi maltratta un animale “per crudeltà o senza necessità”. Dal momento che questa newsletter non è un lectio magistralis in legge, vogliamo condividere le nostre riflessioni indipendentemente dalla effettiva applicazione di tale formulazione in un’aula di tribunale. Se però si esclude la possibilità di un maltrattamento per legittima difesa, si pone il problema di che cosa rientrerebbe invece in un maltrattamento “per necessità”.

Non possiamo fare a meno di pensare che gli allevamenti intensivi e la produzione di prodotti di origine animale comportino necessariamente macello, sfruttamento e, in generale, condizioni di vita non compatibili con il benessere dell’animale in questione. Tale dato di fatto sembra però irrilevante per la nostra legge, che forse è piú concentrata sull’abuso effettuato dal cittadino privato. Scorrendo leggi, articoli e codicilli riguardo la tutela degli animali rimane sempre l’impressione che chiunque le abbia scritte non sia riuscito a distaccarsi da una visione antropocentrica e forse un po’ miope, riferendosi agli esempi più palesi di abuso, senza tuttavia voler mettere in discussione un intero e ben rodato sistema che è interamente basato su sfruttamento e maltrattamenti.